Normativa e legislazione per il commercio di cosmetici![]() |
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Regolamento 1223/2009: Cosa cambia Il nuovo Regolamento 1223/2009 apporta una serie di implementazioni e di precisazioni, focalizzando l’attenzione su alcuni punti-chiave che sono stati meglio approfonditi e definiti: in particolare la nomina della Persona Responsabile, l’implementazione (importante) del dossier cosmetico e l’applicazione delle Norme di Buona Fabbricazione secondo la ISO 22716:2008. 1. Identificazione della Persona Responsabile per la immissione sul mercato in UE. La Persona Responsabile, di fatto, assume la piena responsabilità, tecnica e sanitaria, per i prodotti immessi sul mercato. Inoltre non deve semplicemente farsi garante della conformità, ma anche della realizzazione e gestione di tutta la documentazione di sicurezza (Regolamento 1223/2009, art. 25: Non Conformità da parte della Persona Responsabile).
Con il nuovo Regolamento 1223/2009 verrà modificato un aspetto sostanziale della impostazione della etichettatura e dell’attuale “assetto” nella catena di fornitura nella produzione in conto terzi. Infatti il nuovo Regolamento 1223/2009 impone che venga esposto in Etichetta il nome della “Persona Responsabile”, la quale assume tutte le responsabilità e gli oneri (detenzione e aggiornamento della Documentazione Informativa e della Relazione di Sicurezza, il “vecchio” Dossier). In altre parole: l’entità che compare in etichetta dovrà essere pienamente responsabile e dovrà detenere tutte le informazioni necessarie. Nell’ambito della produzione in conto terzi questo pone un serio problema: spesso il “brand” committente non vuole far sapere a tutti chi sia il produttore in conto terzi (è una informazione che viene custodita gelosamente!). Anche in questo caso la nomina di una “entità esterna” quale Persona Responsabile permette di conciliare le esigenze di entrambe le parti, spesso incrementando il livello di conformità e di sicurezza del gruppo di lavoro.
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